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Sentenza — n. 8672/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8672/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8672/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 18 gennaio 2024 la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Udine del 5 ottobre 2021, ha dichiarato non doversi procedere per remissione di querela nei confronti di Argentini Cley, Cari Monica e Murer Denise per un reato di furto aggravato loro ascritto, per l'effetto rideterminando la pena inflitta nei loro confronti nella misura di anni uno di reclusione ed euro 160,00 di multa in ordine a un ulteriore delitto di furto aggravato.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 8672/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Conclusivamente, quindi, non essendo evincibili dalla decisione impugnata elementi di giudizio idonei a far emergere la prova evidente dell'innocenza degli imputati, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza del fatto, deve essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela. Le spese del procedimento devono essere poste a carico dei querelati, in ossequio a quanto previsto dall'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

Parole chiave

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remissione della pena aggravamento della pena revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio recidiva nell'infrazione ritiro della querela penale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ARGENTINI CLEY nato a MOTTA DI LIVENZA il 13/08/1984 CARI MONICA nato a PALMANOVA il 06/01/1979 MURER DENISE nato a CONEGLIANO il 24/05/1988 avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18 gennaio 2024 la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Udine del 5 ottobre 2021, ha dichiarato non doversi procedere per remissione di querela nei confronti di Argentini Cley, Cari Monica e Murer Denise per un reato di furto aggravato loro ascritto, per l'effetto rideterminando la pena inflitta nei loro confronti nella misura di anni uno di reclusione ed euro 160,00 di multa in ordine a un ulteriore delitto di furto aggravato.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Argentini Cley, Cari Monica e Murer Denise, a mezzo del loro difensore, eccependo, con un unico motivo, carenza di motivazione con riguardo all'intervenuta remissione della querela. Il difensore ha, quindi, depositato successiva memoria scritta con cui ha insistito nel chiedere la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta remissione della querela.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Collegio rileva come, nella specie, debba essere pronunciato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela.

2. La fattispecie per cui si procede, infatti, è procedibile a querela, per cui assume decisivo rilievo la circostanza che, nel caso di specie, la persona offesa abbia rimesso la querela, per come evincibile da copia di atto di remissione di querela effettuata da Neri Annamaria nei confronti degli odierni imputati il giorno 2 dicembre 2023 presso la Stazione dei Carabinieri di Campoformido, con contestuale accettazione operata da parte del difensore dei prevenuti munito di procura speciale.

3. Conclusivamente, quindi, non essendo evincibili dalla decisione impugnata elementi di giudizio idonei a far emergere la prova evidente dell'innocenza degli imputati, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza del fatto, deve essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela. Le spese del procedimento devono essere poste a carico dei querelati, in ossequio a quanto previsto dall'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Spese a carico dei querelati. Così deciso in Roma il 7 novembre 2024 Il Consigliere estensor