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Ordinanza — n. 8670/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-deducible grounds regarding sentencing and recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8670/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Roberto Capuano inadmissible because the grounds raised were not deducible under the principle of legality. The appellant challenged the lower court's conviction for specific recidivism and sentencing severity, arguing violations of the Penal Code. The court rejected these claims, noting the lower court's reasoning was linear, consistent, and properly applied statutory criteria for recidivism and proportional sentencing.

Regesto Legislator

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Art. 133, Art. 99 comma 4 cod. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds lack a sufficient comparison with the contested decision's arguments or if the sentencing falls within the judge's discretionary range for medium or minimum penalties.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal specific recidivism sentencing proportionality principle of legality penal code provisions commisurazione della pena per rapina revisione della sentenza penale recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Art. 99 comma 4 cod. pen.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Del Chicca
Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, P.G., Calibè
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali
271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi
258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv.
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore
256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPUANO ROBERTO nato a CASALNUOVO DI NAPOLI il 16/08/1970 avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 15 gennaio 2024 la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di Torre Annunziata del 27 maggio 2022 con cui Capuano Roberto - per quanto di interesse in questa sede - era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 200,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen. Avverso tale sentenza della ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 99, comma 4, cod. pen., per erronea contestazione della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale; violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio inflittogli.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. Ed infatti, con riguardo alla prima censura, deve essere osservato come il dedotto motivo sia privo di adeguato confronto con le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata (cfr. p. 4). Quest'ultima, infatti, appare lineare e congrua, oltre che priva di contraddizioni evidenti, e quindi inidonea ad essere sottoposta al sindacato di legittimità. Essa si conforma, in particolare, ai principi che regolano il fondamento degli aumenti di pena previsti a carico del condannato, non essendosi limitata a dedurre la pericolosità sociale del prevenuto dal mero fatto descrittivo dell'esistenza di precedenti specifici, ma che ha in concreto esaminato, sulla scorta dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, in particolare verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Del Chicca, Rv. 270419-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, P.G., Calibè, Rv. 247838-01). 2.2. In ordine, poi, alla successiva censura, il Collegio rileva come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente apparato argomentativo (cfr. p. 4), di pieno rispetto della previsione normativa quanto all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio.Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena, infatti, si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre:

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 novembre 2024 Il Consig