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Ordinanza — n. 8664/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8664/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8664/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 10 aprile 2024 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 20 ma ggio 2014, ha ridotto la pena inflitta a Troise Ciro e Alessio Marco nella misura di mesi quattro di reclusione in ordine al reato di cui a gli artt. 110, 99 cpv., 81 cpv., 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen. Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, deducendo, con due distinti motivi: difetto della condizione di procedibilità con riferimento alla fattispecie di reato contestata ; erronea qualificazione del delitto nell'ipotesi del tentativo.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 8664/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 99 cpv., 81 cpv., 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen. Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, deducendo, con due distinti motivi: difetto della condizione di procedibilità con riferimento alla fattispecie di reato contestata ; erronea qualificazione del delitto nell'ipotesi del tentativo.

Parole chiave

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ritiro della querela penale conseguenze del ritiro procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia rinuncia al diritto abbandono del procedimento per truffa revoca dell'opposizione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TROISE CIRO nato a NAPOLI il 29/07/1962 ALESSIO MARCO nato a NAPOLI il 11/02/1982 avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 10 aprile 2024 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 20 ma ggio 2014, ha ridotto la pena inflitta a Troise Ciro e Alessio Marco nella misura di mesi quattro di reclusione in ordine al reato di cui a gli artt. 110, 99 cpv., 81 cpv., 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen. Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, deducendo, con due distinti motivi: difetto della condizione di procedibilità con riferimento alla fattispecie di reato contestata ; erronea qualificazione del delitto nell'ipotesi del tentativo.

2. In data 4 ottobre 2024 è pervenuto un atto firmato dal difensore de gli imputati, munito di procura speciale, con cui è stata proposta rinuncia alle impugnazioni.

3. La rinuncia all'impugnazione è un atto processuale a carattere formale, consistente in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l'effetto dell'inammissibilità dell'impu gnazione, una volta che l'atto sia pervenuto alla cancelleria del giudice ad quem. Si tratta di un atto strettamente personale, che può essere proposto o dalla parte personalmente o dal difensore munito di apposita procura speciale. L'indicata rinuncia, in quanto effettuata in ossequio alle forme previste dalla legge, comporta la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen., cui conse gue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, sussistendo profili di colpa, al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità dei ricorsi stessi, si ritiene con gruo fissare in euro 500,00 ciascuno.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pa gamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 novembre 2024 Il Consigliere estensore DEP9ITATA Il President