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Ordinanza — n. 8658/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8658/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8658/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 4 aprile 2024 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del locale Tribunale del 21 luglio 2023, ha assolto Elmas Klementina dal delitto ex art. 368 cod. pen. ascrittole al capo 2) perché il fatto non costituisce reato, altresì dichiarando non doversi procedere per intervenuta prescrizione per i reati di truffa aggravata contestatile al capo 1) commessi fino al 4 ottobre 2016, infine rideterminando la pena inflitta nei suoi confronti per le residue ipotesi e per il delitto ex artt. 61 n. 11 e 624 cod. pen. rubricato al capo 3) nella misura di anni uno di reclusione ed euro 400,00 di multa. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della sua responsabilità penale per il delitto di furto aggravato rubricato sub 3), essendo la stessa fondata su un quadro probatorio non inequivoco e adeguatamente confortante.

Regesto Legislator

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art. 368 cod. pen; Ordinanza — n. 8658/2025 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109-01).

Parole chiave

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perseguimento penale per truffa reiterazione di reati penali revisione della sentenza penale motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio furto aggravato

Disposizioni normative citate

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art. 368 cod. pen
del locale Tribunale del 21 luglio 2023, ha assolto Elmas Klementina dal delitto ex art. 368 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELMAS KLEMENTINA nato il 20/01/1984 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; \cf-

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 4 aprile 2024 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del locale Tribunale del 21 luglio 2023, ha assolto Elmas Klementina dal delitto ex art. 368 cod. pen. ascrittole al capo 2) perché il fatto non costituisce reato, altresì dichiarando non doversi procedere per intervenuta prescrizione per i reati di truffa aggravata contestatile al capo 1) commessi fino al 4 ottobre 2016, infine rideterminando la pena inflitta nei suoi confronti per le residue ipotesi e per il delitto ex artt. 61 n. 11 e 624 cod. pen. rubricato al capo 3) nella misura di anni uno di reclusione ed euro 400,00 di multa. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della sua responsabilità penale per il delitto di furto aggravato rubricato sub 3), essendo la stessa fondata su un quadro probatorio non inequivoco e adeguatamente confortante.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Deve essere ribadito, infatti, come esuli dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945-01).

La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109-01).

In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. , ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01).Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, deve essere osservato, allora, come la ricorrente in realtà invochi un'inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio in atti, e, quindi, una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi, con la dovuta specificità, con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la sua responsabilità penale in ordine al delitto di furto aggravato ascrittole al capo 3) (cfr. p. 16 della sentenza impugnata).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 novembre 2024 Il Consigl