Ordinanza — n. 8652/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 26 ottobre 2023 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Rovigo del 12 luglio 2017, previa applicazione delle già concesse circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza all'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ha rideterminato la pena inflitta a Montanaro Tiziano nella misura di mesi tre di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. c), 2-bis e 2-sexies, cod. strada, altresì confermando - tra l'altro - l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 8652/2025 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Rovigo del 12 luglio 2017, previa applicazione delle già concesse circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza all'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ha rideterminato la pena inflitta a Montanaro Tiziano nella misura di mesi tre di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. c), 2-bis e 2-sexies, cod. strada, altresì confermando - tra l'altro - l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
Parole chiave
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTANARO TIZIANO nato a MONTAGNANA il 16/07/1966 avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; ..1
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 26 ottobre 2023 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Rovigo del 12 luglio 2017, previa applicazione delle già concesse circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza all'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ha rideterminato la pena inflitta a Montanaro Tiziano nella misura di mesi tre di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. c), 2-bis e 2-sexies, cod. strada, altresì confermando - tra l'altro - l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione di legge per non essere stata applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in sostituzione della già disposta revoca, quale conseguenza dell'effettuato giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, d.lgs. n. 285 del 1992.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. E' consolidato, infatti, il principio espresso da questa Corte di legittimità per cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, la revoca della patente di guida, prevista come obbligatoria per l'ipotesi aggravata in cui il conducente abbia causato un incidente stradale, deve essere disposta anche nel caso in cui, all'esito del giudizio di bilanciamento, sia stata riconosciuta l'equivalenza ovvero la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, non venendo meno per effetto del suddetto giudizio la sussistenza dei profili di particolare allarme sociale connessi alla sussistenza di tale aggravante (così, tra le tante, Sez. 4, n. 8491 del 03/03/2022, Pazar, Rv. 282794-01).
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 novembre 2024 Il Consigliere estens