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Ordinanza — n. 8651/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-justiciable factual re-evaluation and lack of devoluted substitution request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8651/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant attempted to re-evaluate factual elements and request a substitution of penalty without prior devolvement. The appellant argued for a different assessment of intoxication and generic mitigating circumstances, but the Court held that factual appreciation belongs exclusively to the trial judge. Furthermore, the request for substituting the custodial sentence was not raised in the appeal, making the complaint regarding the lack of such substitution inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 606, lett. e) c.p.p.; Art. 545-bis c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or substitute penalties unless the specific issue was devoluted in the appeal.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal factual re-evaluation substitution of penalty devoluted request judicial discretion miglioramento dello stato psichiatrico reato grave di stupefacenti guida recidiva in stato di ebbrezza

Disposizioni normative citate

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Art. 606, lett. e) c.p.p.
La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art. 606, lett.
Art. 53 I. n. 689 del 1981
Parimenti inammissibile, infine, è anche la doglianza relativa alla mancata sostituzione della pena detentiva con una delle sanzioni sostitutive previste dall'art. 53 I.
Art. 545-bis c.p.p.
689 del 1981, non risultando che nel giudizio di appello l'imputato abbia sollecitato l'esercizio, da parte del giudice di secondo grado, dei poteri di sostituzione delle pene detentive previste dall'art. 545-bis cod.
Art. 62-bis c.p.
ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare all'imputato il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod.
art. 62-bis cod. pen
ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare all'imputato il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod.
art. 545-bis cod. proc. pen
689 del 1981, non risultando che nel giudizio di appello l'imputato abbia sollecitato l'esercizio, da parte del giudice di secondo grado, dei poteri di sostituzione delle pene detentive previste dall'art. 545-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta
Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita
In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.
Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri
pen., esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv.
Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D.
(cfr., in proposito, Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv.
Sez. 6, n. 46013 del 28/09/2023, Fancellu
Sez. 6, n. 46013 del 28/09/2023, Fancellu, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONGHITANO VINCENZO nato a CATANIA il 05/08/1963 avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; 90P-

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza dell'8 gennaio 2024 la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 20 maggio 2022 con cui Longhitano Vincenzo era stato condannato alla pena mesi tre di arresto ed euro 750,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 187, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con due distinti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione per erronea configurazione della sua responsabilità penale, non risultando provata la sua condotta di essersi posto alla guida in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti; violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata sostituzione della sanzione detentiva con una delle pene sostitutive previste dall'art. 53 I. 24 novembre 1981, n. 689.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. Ed infatti, con riguardo alla prima doglianza, deve essere osservato come esuli dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945-01). La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109-01).

In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01).Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, deve essere osservato, allora, come l'imputato in realtà invochi un'inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio in atti, e, quindi, una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova e di qualificazione del fatto delittuoso, senza confrontarsi, con la dovuta specificità, con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito, mediante cui sono pervenuti ad affermare, in ragione del compendio probatorio in atti (cfr. p. 4 della sentenza impugnata), il pieno riconoscimento della responsabilità penale del prevenuto in ordine all'integrazione del delitto contestatogli. 2.2.

Stesso giudizio deve essere espresso con riferimento alla seconda censura, osservato che la motivazione resa dalla Corte di appello (cfr. p.

4) ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare all'imputato il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen., esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01). 2.3. Parimenti inammissibile, infine, è anche la doglianza relativa alla mancata sostituzione della pena detentiva con una delle sanzioni sostitutive previste dall'art. 53 I. n. 689 del 1981, non risultando che nel giudizio di appello l'imputato abbia sollecitato l'esercizio, da parte del giudice di secondo grado, dei poteri di sostituzione delle pene detentive previste dall'art. 545-bis cod. proc. pen.

Ne consegue, allora, l'applicazione del troncante principio espresso da questa Corte di legittimità per cui, in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, la disposizione di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. è applicabile, nei limiti del principio devolutivo, anche al giudizio di appello, nel senso che le sanzioni sostitutive possono trovare applicazione solo se il relativo tema sia stato specificamente devoluto nei motivi di appello, da ciò discendendo che se il difensore, nelle conclusioni o con richiesta formulata subito dopo la lettura del dispositivo, non abbia sollecitato l'esercizio, da parte del giudice, dei poteri di sostituzione delle pene detentive, non può poi, in sede di impugnazione, dolersi del fatto che non gli sia stato dato l'avviso previsto dal comma 1 dell'art. 545-bis cod. proc. pen. (cfr., in proposito, Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412-02;

Sez. 6, n. 46013 del 28/09/2023, Fancellu, Rv. 285491).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 n