Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to critically analyze lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant merely repeated arguments from the appeal without engaging with the lower court's reasoning. The appellant claimed a lack of motivation and violation of sentencing criteria, yet failed to contrast these claims with the specific arguments used by the Court of Appeal. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the essential function of a critical argument against the contested decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, 591 c.p.p.; The cassation appeal must present a specific critical argument contrasting the contested decision's reasoning; mere repetition of rejected appeal grounds without engaging with the lower court's specific arguments renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAKIR HAMZA nato a BOLOGNA il 14/11/2001 avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 4 marzo 2024 la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 19 maggio 2023 con cui Bakir Hannza era stato condannato alla pena di mesi due di reclusione ed euro 40,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv., 56 e 624 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: carenza e manifesta illogicità della motivazione in punto di riconoscimento della sua responsabilità penale; violazione dell'art. 132 cod. pen. per mancata indicazione dei criteri di determinazione della pena derivanti dall'applicazione dell'art. 56 cod. pen.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Deve essere osservato, infatti, come essi, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze eccepite con l'atto di appello — nella quale erano state congruamente evidenziate le ragioni di riconoscimento della sua responsabilità penale, nonché gli adottati criteri di determinazione della pena, sia pur in maniera implicita quanto alla configurazione dell'ipotesi del tentativo (cfr. pp. 2 e s. della sentenza impugnata) - reiterino le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado.
Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.
Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento).E' inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre:
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01).
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 novembre 2024 Il Consiglier