Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8642/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8642/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8642/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza del 16 novembre 2023 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 3 agosto 2020, ha disapplicato la recidiva e, per l'effetto, ridotto la pena inflitta a Osmanovic Valentino nella misura di mesi otto di reclusione ed euro 120,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 56, 110, 624-bis e 625 n. 2 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in relazione al combinato disposto degli artt. 62-bis, 61 n. 6 cod. pen. e 597 cod. proc. pen., nello specifico lamentando che la Corte territoriale avrebbe violato il divieto di reformatio in peius per avere, pur nella disposta riduzione della pena finale in conseguenza dell'effettuata disapplicazione della recidiva, applicato in modo deteriore rispetto al primo giudice sia le circostanze generiche che l'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 cod. pen., in particolar modo operando, con riferimento ad entrambe, una riduzione di pena in misura inferiore rispetto a quella massima consentita.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8642/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 56, 110, 624-bis e 625 n. 2 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in relazione al combinato disposto degli artt. 62-bis, 61 n. 6 cod. pen. e 597 cod. proc. pen., nello specifico lamentando che la Corte territoriale avrebbe violato il divieto di reformatio in peius per avere, pur nella disposta riduzione della pena finale in conseguenza dell'effettuata disapplicazione della recidiva, applicato in modo deteriore rispetto al primo giudice sia le circostanze generiche che l'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 cod. pen., in particolar modo operando, con riferimento ad entrambe, una riduzione di pena in misura inferiore rispetto a quella massima consentita.

Parole chiave

Generato dall'IA
attenuazione della pena revisione della sentenza penale riduzione della pena commutazione della pena recidiva nell'infrazione aggravamento della pena

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OSMANOVIC VALENTINO nato a PISTOIA il 26/06/1992 avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 16 novembre 2023 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 3 agosto 2020, ha disapplicato la recidiva e, per l'effetto, ridotto la pena inflitta a Osmanovic Valentino nella misura di mesi otto di reclusione ed euro 120,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 56, 110, 624-bis e 625 n. 2 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in relazione al combinato disposto degli artt. 62-bis, 61 n. 6 cod. pen. e 597 cod. proc. pen., nello specifico lamentando che la Corte territoriale avrebbe violato il divieto di reformatio in peius per avere, pur nella disposta riduzione della pena finale in conseguenza dell'effettuata disapplicazione della recidiva, applicato in modo deteriore rispetto al primo giudice sia le circostanze generiche che l'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 cod. pen., in particolar modo operando, con riferimento ad entrambe, una riduzione di pena in misura inferiore rispetto a quella massima consentita.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Deve essere osservato, infatti, come, rispetto ad esso, assuma dirimente rilievo il principio affermato da questa Corte di legittimità per cui, nel caso di impugnazione proposta dal solo imputato, non viola il divieto di "refornnatio in peius" la decisione del giudice di appello che, avendo mutato tutti i componenti del computo della pena per il reato ascritto (mediante la riduzione della pena base, l'esclusione della recidiva e l'effettuazione del bilanciamento, in precedenza omesso, tra le attenuanti generiche e la residua aggravante) operi, per le già concesse attenuanti generiche, una riduzione minore, sia in termini assoluti, sia in termini di rapporto proporzionale, rispetto a quella effettuata, in ordine a tale componente, dal primo giudice (così, Sez. 5, n. 209 del 06/10/2022, dep. 2023, Cundari, Rv. 284311-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pr