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Ordinanza — n. 8620/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific arguments and mere repetition of appellate court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8620/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Francesco Pirastu inadmissible, ordering him to pay procedural costs. Pirastu argued that the lower court failed to account for the dialectal differences between the Ogliastrino and Campidanese dialects during voice identification. The court rejected this claim as a mere repetition of arguments already dismissed by the Court of Appeal, finding no new specific grounds to challenge the decision.

Regesto Legislator

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Art. 192 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it constitutes a mere repetition of arguments already rejected by the appellate court without providing specific, new grounds for review.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility repetition of arguments voice identification evidence dialectal variation relevance procedural costs order difficoltà linguistiche discriminazione linguistica analisi linguistica di provenienza

Disposizioni normative citate

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Art. 192 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod.
articolo 192 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan
Ciò porta a ritenere i motivi di ricorso non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, non massimata e Sez.
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da Pirastu Francesco, nato ad Assemini il 10/06/1972, avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari del 09/11/2023, visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 09/11/2023, la Corte di appello di Cagliari confermava la sentenza del 07/04/2022 del Tribunale di Cagliari, che aveva condannato Francesco Pirastu per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 2.000 di multa.

2. Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, in cui lamenta, violazione dell’articolo 192 cod. proc. pen., in relazione alla identificazione vocale dell’imputato effettuata dagli operanti, senza tenere conto del fatto che gli interlocutori della conversazione parlavano in dialetto ogliastrino mentre l’imputato è campidanese.

3. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze costituiscono pedissequa reiterazione di censure già dedotte con l’atto di appello, motivatamente disattese dalla Corte territoriale a pag. 13-14 della sentenza impugnata, ove si chiarisce che: - la circostanza che l’utenza telefonica del Pirastu sia stata intercettata solo successivamente alla conversazione incriminata non priva di rilievo l’affermazione dell’operante di p.g., secondo cui l’imputato era stato ascoltato in numerose occasioni parlare con il Loi nel periodo precedente; - il fatto che anche altri trattassero con il Loi la cessione di stupefacente nulla rileva in riferimento al fatto che l’imputato si fosse spesso messo in contatto con il predetto nei giorni precedenti, ed abbia potuto essere riconosciuto dagli operanti; - le espressioni dialettali ogliastrine sono state comunque profferite dal Loi, e il fatto che il Pirastu le abbia percepite e comprese non è rilevante, posto che si tratta di un dialetto che costituisce mera variante del campidanese.

Ciò porta a ritenere i motivi di ricorso non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, non massimata e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217).

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.