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Ordinanza — n. 8559/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as appellate court's factual findings on criminal intent and aggravating circumstances are unreviewable.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8559/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's assessment of criminal intent, opposing conduct, and specific aggravating circumstances regarding injuries. The Court ruled that these are matters of fact and legal evaluation reserved exclusively to the appellate court, which provided adequate and logical reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals against the substantive evaluation of evidence and the appreciation of criminal intent, opposing conduct, and aggravating circumstances are inadmissible as they fall within the exclusive jurisdiction of the appellate court.

Parole chiave

Generato dall'IA
appellate review criminal intent aggravating circumstances factual findings inadmissible appeal procedural costs unreviewable merits affezioni psichiche

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANO ANTONINO nato a PALERMO il 04/01/2000 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che le deduzioni sviluppate in tutti i motivi di ricorso concernendo l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Palermo che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all'accertamento dei reati ascritti su tutti i punti censurati relativi al dolo, al carattere oppositivo della condotta, alla sussistenza dell'aggravante correlata alle lesioni ed alla mancata applicazione dell'art.131-bis cod.pen., mentre le censure del ricorrente appaiono del tutto generiche perché si risolvono nella riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, tenuto conto dell'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna do ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 7 febbraio 2025 Il Co liere estensore Il PresWen