Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to improper review of fact-finding and evidence evaluation by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it contained impermissible challenges regarding the reconstruction of facts and the evaluation of evidence. The Court of Appeal had adequately motivated its finding of intent for the crime under Article 387-bis of the Penal Code, dismissing the defendant's justifications. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court are inadmissible when they challenge the factual reconstruction, evidence evaluation, or appreciation of material proof, as these remain the exclusive competence of the trial judge who must provide adequate motivation based on sound inferential criteria.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASCIO GIOVANNI nato a TERMINI IMERESE il 27/06/1965 avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che la Corte di appello di Palermo ha adeguatamente motivato sulla sussistenza del dolo richiesto per l'integrazione del reato previsto dall'art. 387-bis cod. pen., evidenziando l'irrilevanza delle giustificazioni addotte dall'imputato; ritenuto che alla inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della ca sa delle ammende. Così deciso il giorno il 7 febbraio 2025 Il Con e estensore Il Pr