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Ordinanza — n. 8556/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal as generic and unfounded, ordering costs against appellant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8556/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The court found the appellant's arguments regarding criminal conduct to be generic and unsupported, noting the lower courts had adequately addressed issues of mental capacity and intoxication. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide a substantive legal challenge to the first and second instance judgments.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and manifestly unfounded, and the lower court's decision is sufficiently motivated on all factual and legal issues raised.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic and unfounded grounds sufficiently motivated judgment procedural costs order appellant liability guida in stato di ebbrezza qualificata reato grave di stupefacenti abuso di alcol

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMPAGNO GIUSEPPE nato a PALERMO il 06/02/1986 avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi di ricorso, considerata la puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo e secondo grado, in merito all'accertamento delle condotte di reato, appaiono generici oltre che manifestamente infondati, essendo la sentenza impugnata, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, congruamente motivata su tutte le questioni in fatto ed in diritto sollevate sia con riferimento all'insussistenza dell'incapacità di intendere e di volere e sia sull'irrilevanza dello stato di ubriachezza rispetto al dolo per la evidente condotta oppositiva posta in essere per ostacolare l'operato del pubblico ufficiale; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 7 febbraio 2025 Il Consi re estensore Il Prèsildente