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Ordinanza — n. 8555/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic, upholding lower court's denial of necessity defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8555/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible due to a lack of specific motivation regarding the defense of necessity. The appellant argued for a necessity defense, but the Court of Appeal of Palermo rejected it citing an absence of proof for danger to personal safety. Consequently, the Court of Appeal upheld the original sentence and rejected generic mitigating circumstances, leading to the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The appeal is inadmissible if the grounds raised are generic and do not address the specific reasoning of the lower court, which must have adequately motivated the rejection of the defense of necessity based on lack of evidence.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds defense of necessity lack of evidence procedural dismissal motivi di cassazione inesigibile malgrado lesioni salute condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARZO PIETRO nato a PALERMO il 09/03/1989 avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotti dalla ricorrente sono tutti affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Palermo, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, con congrua motivazione ha escluso la fondatezza della tesi difensiva dello stato di necessità in assenza di elementi di prova di una situazione di pericolo per la propria o altrui incolumità; ritenuto che la Corte di appello ha adeguatamente motivato anche in merito alla determinazione della pena condividendo il giudizio di primo grado che aveva escluso la sussistenza di elementi di valutazione favorevoli per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 7 febbraio 2025 Il Co e estensore Il Pre