Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to merits review of facts and evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's assessment of facts and evidence falls exclusively within the competence of the trial judge. The appellant challenged the conviction for the crime of aggravated fraud under Article 387-bis of the Penal Code, arguing against the court's evaluation of the defendant's excuses. The court upheld the decision because the appellate court provided adequate reasoning based on sound inferential criteria and shared experience, leaving no room for review on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 387-bis cod. pen.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court are inadmissible when they concern the reconstruction and evaluation of facts or the appreciation of evidence, as these issues belong exclusively to the court of first instance which has provided adequate and logical motivation.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUAICHA SALEM (CUI 03IV550) nato il 15/10/1990 avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; • ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che la Corte di appello di Torino ha adeguatamente motivato sulla sussistenza del dolo richiesto per l'integrazione del reato previsto dall'art. 387-bis cod. pen., evidenziando l'irrilevanza delle giustificazioni addotte dall'imputato; ritenuto che alla inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 7 febbraio 2025 Il Consi ere estensore Il Pre ente