Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to impermissible factual review and lack of sufficient appellate reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it impermissibly challenged the appellate court's factual reconstruction and evaluation of evidence. The appellant argued for non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code and a state of necessity regarding phone usage in prison, but the Court of Appeal provided adequate reasoning on these grounds. Consequently, the court ruled that the appeal violated the principle of non-reformatio in peius and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.; The Court of Cassation cannot review the factual reconstruction or the evaluation of evidence by the Court of Appeal, and an appeal is inadmissible if the lower court has provided adequate motivation for its decisions on non-punishability and justification grounds.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ROSA GENNARO nato a NAPOLI il 18/10/1978 avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; die Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, atteso che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Torino ha fornito adeguata motivazione in relazione sia alla esclusione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. per la gravità del fatto e sia alla causa di giustificazione dello stato di necessità, rispetto all'utilizzo del telefono in carcere anche per ragioni diverse da quelle rappresentate dalla difesa; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Pres'd nte