Italian Supreme Court dismisses appeal as appellate court's factual findings on injuries and arrest report are unreviewable.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the Court of Appeal's evaluation of evidence regarding injury severity and the arrest report's reliability falls exclusively within the appellate court's jurisdiction. The appellant's criticisms were deemed generic and repetitive of issues already thoroughly addressed with adequate motivation by the lower court. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals against judgments on the assessment of evidence are inadmissible when the lower court has provided sufficient and logical motivation for its factual findings, as these merit evaluations are unreviewable by the Supreme Court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHALEB ANAS nato il 07/09/1998 avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso concernendo l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Torino che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all'accertamento dei reati ascritti su tutti i punti censurati relativi all'entità delle lesioni personali, alla attendibilità del verbale di arresto pur in assenza di referto medico, mentre le censure del ricorrente appaiono del tutto generiche perché si risolvono nella riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, tenuto conto dell'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 7 febbraio 2025 Il Co gliere estensore Il Pre nte