Italian court dismisses appeal on 131-bis code penalty as facts were already evaluated by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The lower court had already rejected the claim of objective triviality under Article 131-bis of the Penal Code, finding the defendant's arbitrary departure and violation of permits demonstrated sufficient intent. Consequently, the appellate court's reasoning regarding the severity of the crime and the inapplicability of generic mitigating factors due to recidivism was deemed free from logical flaws and not subject to re-evaluation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: When a lower court explicitly rejects the objective triviality of a crime under Article 131-bis of the Penal Code based on the intensity of intent and specific factual circumstances, such evaluations are binding in cassation proceedings and cannot be re-examined if not affected by evident logical defects.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMAGNA MAURIZIO nato a SALERNO il 30/08/1977 avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile avendo la Corte di merito escluso l'oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione della particolare intensità del dolo desunta dall'arbitrarietà dell'allontanamento e dalla violazione dei permessi, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che anche le censure in merito alla determinazione della pena appaiono reiterative dei motivi di appello, respinti con motivazione adeguata rispetto alla pena irrogata nel minimo, stante la rilevata impossibilità di applicare le attenuanti generiche in prevalenza alla recidiva reiterata; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannala ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 7 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Presi ente