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Ordinanza — n. 8542/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism grounds as generic, ordering costs against appellant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8542/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Riccardo Ventaloro inadmissible, ruling that the sole ground raised regarding recidivism was too generic. The court noted that the lower court had already properly evaluated numerous prior criminal records to assess the appellant's danger level and propensity to reoffend. Consequently, the appeal was rejected as it merely solicited a different merit assessment, which is not permitted in a review of legality.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: An appeal based on a generic assertion of recidivism without specific new evidence is inadmissible if the lower court has already comprehensively evaluated prior records to determine the offender's danger level.

Parole chiave

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recidivism appeal generic grounds review of legality criminal danger costs of appeal recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTALORO RICCARDO nato a CATANIA il 06/05/1973 avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che l'unico motivo sulla recidiva è generico essendo stati valutati i numerosi precedenti penali anche specifici a fondamento del giudizio di maggiore pericolosità in rapporto al reato commesso, tenuto conto della loro epoca e della rilevata gravità dei fatti e maggiore propensione a delinquere dimostrata in concreto dall'imputato, risolvendosi nella sollecitazione di un diverso apprezzamento di merito non consentito in sede di legittimità; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente Ventaloro Riccardo al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 7 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Pr idente