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Ordinanza — n. 8541/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic contestation of lower court's factual findings on recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8541/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Fuselli Orazio inadmissible. The appellant argued that the appellate court violated principles regarding the denial of general mitigating circumstances and recognition of recidivism based on identical factual grounds. The court rejected this, noting the lower court's reasoning was logical and based on the defendant's criminal history and the gravity of his conduct in evading home arrest.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 62 bis cod. pen.: The appeal is inadmissible when the appellant merely contests the lower court's conclusions in generic terms without specific grounds, as the court's reasoning on recidivism and denial of mitigating circumstances based on prior convictions is not subject to review if not illogical.

Parole chiave

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recidivism recognition general mitigating circumstances inadmissible appeal home arrest evasion Cassation review limits domanda d'asilo tardiva tempestività dell'inoltro ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 62 bis cod. pen.
ha confermato la statuizione del Tribunale in ordine al rigetto delle attenuanti ex art. 62 bis cod.
art. 385 cod. pen
art. 62 bis cod. pen
ha confermato la statuizione del Tribunale in ordine al rigetto delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 20803 del 15 maggio 2019
Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018 - Schettino
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 - Pettinelli
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSELLI ORAZIO nato a CATANIA il 03/11/1983 avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Fuselli Orazio; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Rilevato che i motivi dedotti nel ricorso - relativo alla conferma in appello della condanna per il delitto di cui all'art. 385 cod. pen. - risultano inammissibili, atteso che la sentenza impugnata ha, con motivazione non illogica, rigettato le doglianze formulate nell'atto di appello e che nel ricorso ci si limita a contestare, in termini generici, le conclusioni dei Giudici di merito in considerazione dell'utilizzo della medesima base fattuale per negare le attenuanti generiche e per riconoscere la recidiva contestata (e ciò "in violazione dei principi sanciti dalla sentenza delle Sez.

U n. 20803 del 15 maggio 2019"); Rilevato in via preliminare che la sentenza indicata nel ricorso non ha affermato il principio ivi riportato, ma quello, ben diverso, secondo cui in tema di recidiva la valorizzazione da parte del giudice dei precedenti penali dell'imputato ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche non implica ex se il riconoscimento della recidiva contestata in assenza di aumento della pena a tale titolo o di confluenza della stessa nel giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee, attesa la diversità dei giudizi riguardanti i due istituti (Sez.

U, n. 20808 del 25/10/2018 - dep. 15/05/2019, Schettino, Rv. 275319 - 01), di tal che ben il diniego delle attenuanti generiche può fondarsi sui precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); in ogni caso, la Corte di appello (pag.

2) ha confermato la statuizione del Tribunale in ordine al rigetto delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. non solo in ragione dei precedenti penali a carico del Fuselli ma anche per "la intrinseca gravità della condotta - tenuto conto dell'artificio posto in essere al fine di giustificare l'evasione dagli arresti domiciliari" e ha confermato la ritenuta recidiva in quanto dai plurimi precedenti a carico "è emerso che Fuselli ha riportato nel corso degli anni numerose condanne per furto, resistenza a P.U., ricettazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, che certamente manifestano un'indole dell'imputato proclive al crimine e al disprezzo delle leggi"; motivazione, sotto entrambi i profili, certamente non illogica e quindi insindacabile in sede di legittimità;

Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm