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Ordinanza — n. 8540/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for absolute genericity regarding appellate court's reasoning on crime elements and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8540/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to absolute genericity in the grounds presented by the appellant. The appellant argued the lower court failed to logically justify its findings on the crime's elements and the imposed penalty, yet the appellate court had already provided comprehensive reasoning on these specific issues. Consequently, the court ruled that the appeal lacked substantive merit and ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are absolutely generic and do not address the specific reasoning of the lower court, which must have already adequately motivated the decision on the crime's elements and the applicable sanction.

Parole chiave

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absolute genericity criminal appeal inadmissible appeal procedural costs appellate reasoning ammende per infrazione procedurale spese d'esecuzione condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIVIERI CARMELO BENEDETTO nato a TARANTO il 02/05/2002 avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; (17 Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito tanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato ascritto quanto sul trattamento sanzionatorio, mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi logici della motivazione; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente Livieri Carmelo Benedetto al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 7 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Pres