Criminal appeal dismissed for generic grounds; court rejects re-evaluation of facts without logical flaws in motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to the generic nature of the grounds raised by the appellant. The appellant argued against the lower court's findings on criminal conduct and the severity of the offense under Article 131-bis of the Penal Code, but the court found these arguments merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the appellate judges. Consequently, the court ruled that no logical flaws existed in the motivation, preventing any re-evaluation of the merits, and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to demonstrate logical flaws in the motivation, as the court cannot re-evaluate merits without such flaws.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MADIEYE FALL GUEYE nato il 29/12/1999 avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità perché articola le stesse doglianze in fatto che riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, con rilievi manifestamente infondati per pretese insussistenti illogicità della motivazione; rilevato ce la genericità dei motivi rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dai giudici di primo e secondo grado, in merito all'accertamento delle condotte di reato e all'identificazione dell'imputato rende evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Torino, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato, su tutte le questioni in fatto sia con riferimento alla identificazione dell'imputato che all'accertamento dei fatti contestatigli. ritenuto che il secondo motivo in punto di 131-bis cod. pen.
è ugualmente generico rispetto a quanto osservato nella sentenza impugnata sulla gravità del fatto per il numero delle persone intervenute, non essendo ovviamente consentita la rivalutazione di profili attinenti al merito, in assenza di illogicità della motivazione; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2025 Il Consi liere estensore Il Preide