Italian Court dismisses appeal as generic, unconnected, and inadmissible regarding recidivism and sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The appellant's arguments on recidivism were deemed generic, while other claims were found unconnected to the current proceedings or improperly attacking sentencing without logical flaws. Consequently, the appellant was condemned to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 590 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic, lack connection to the case, or fail to demonstrate logical errors in the lower court's assessment of recidivism and sentencing.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTURA IVAN nato a FOGGIA il 31/12/1981 avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo sulla recidiva è generico essendo stati valutati i numerosi precedenti penali anche specifici a fondamento del giudizio di maggiore pericolosità in rapporto al reato commesso, tenuto conto della loro epoca e della rilevata gravità dei fatti e maggiore propensione a delinquere dimostrata in concreto dall'imputato; ritenuto che il secondo motivo introduce valutazioni del tutto prive di correlazione con il giudizio, verosimilmente riferite ad altro procedimento; ritenuto che il terzo motivo investe in modo inammissibile profili di valutazione del fatto ai fini della determinazione della pena e della concessione delle attenuanti generiche senza evidenziare profili di illogicità della motivazione; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 7 febbraio 2025 Il Consiglier