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Ordinanza — n. 8534/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for generic arguments lacking specific factual justification under procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8534/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Liguori Giuseppe Antonio inadmissible due to a lack of specific factual justification. The appellant's arguments regarding mitigating circumstances were deemed generic, merely reiterating requests without concrete evidence to support a procedural defect. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals must contain specific factual grounds; generic requests to re-evaluate evidence without concrete indications are inadmissible in proceedings for legitimacy.

Parole chiave

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generic appeal arguments procedural legitimacy mitigating circumstances inadmissible appeal procedural costs Corte di Cassazione specific factual grounds motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIGUORI GIUSEPPE ANTONIO nato a GALATINA il 17/03/1978 avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che le deduzioni sviluppate nel ricorso in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche sono affette da genericità perché a fronte di una motivazione puntuale, si limitano a riproporre e sollecitarne l'applicazione, senza alcuna concreta indicazione che giustifichi il dedotto vizio di motivazione, risolvendosi nella sollecitazione di una diversa valutazione delle risultanze istruttorie non consentita in sede di legittimità; Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente Liguori Giuseppe al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il P idente