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Ordinanza — n. 8531/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic, upholding detention breach conviction and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8531/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to generic arguments regarding the breach of domiciliary detention and the application of generic mitigating circumstances. The lower court had already established that any unauthorized departure constitutes an escape, regardless of distance or duration, and that the sentencing evaluations were logically sound. Consequently, the appellant was condemned to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not challenge the specific reasoning of the lower court, which must be respected when it correctly applies established case law regarding the definition of escape from domiciliary detention.

Parole chiave

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generic appeal grounds domiciliary detention breach escape crime definition generic mitigating circumstances procedural costs condemnation Cassazione appeal inadmissibility logical sentencing evaluation aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 28118 del 09/06/2015, Rv. 263977
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FANIZZA ANTONIO nato a FRANCAVILLA FONTANA il 27/06/1992 avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Lecce, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla non pertinenza del luogo all'abitazione dell'imputato ai fini dell'integrazione del reato di evasione, essendosi la Corte di merito adeguata al consolidato orientamento secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale (Sez. 6, n. 28118 del 09/06/2015, Rv. 263977); ritenuto che anche il motivo relativo alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena ripropone censure generiche considerato che le valutazioni espresse in punto di gravità della condotta non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2025 Il Cons,11 re estensore