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Ordinanza — n. 8530/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to improper factual review by higher court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8530/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The court ruled that the lower court properly evaluated the facts and evidence regarding the crime of evading execution of sentences. Since the appeal improperly challenged the factual reconstruction and the assessment of intent, it violated the exclusive competence of the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 606, Art. 616 c.p.p.; Appeals to the Supreme Court cannot challenge the factual reconstruction or the evaluation of evidence, which remain within the exclusive competence of the court of first instance.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Supreme Court Admissibility Factual Review Limitations Evading Sentence Execution Court Costs and Fines evasione all'obbligo di contribuzione aiuto all'evasione di detenuti elusione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 385 cod. pen
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COFFA ANNARITA nato a BRINDISI il 07/08/1980 avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che la Corte di appello di Lecce ha adeguatamente motivato sulla sussistenza del dolo richiesto per l'integrazione del reato previsto dall'art. 385 cod. pen., tenuto conto del chiaro significato dell'atto già notificato all'imputata riferito ad un cumulo di pene in esecuzione, tale da rendere ipotetico ed astratto l'errore di fatto dedotto dalla difesa, stante anche l'assenza di un esame e controesame dell'imputata specifico sul punto; ritenuto che alla inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 7 febbraio 2025 Il Co liere estensore Il Presi