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Ordinanza — n. 8525/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for illegal detention of seized vehicle due to lack of new facts and procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8525/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Antonio Sardiello's appeal inadmissible for failing to introduce new facts or legal arguments. The appellant argued against a conviction for illegal detention of a seized motorcycle, claiming the lower court erred in finding his guilt based on his acceptance of custody and failure to object to confiscation. The court rejected these claims as mere complaints reiterating the appellate judgment and noted the appellant raised the issue of leniency for the first time in cassation, violating procedural rules.

Regesto Legislator

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Art. 334 cod. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: Appeals to the Supreme Court must not rely on mere complaints or new arguments not raised before the lower courts, and issues regarding statutory leniency cannot be introduced for the first time in cassation proceedings.

Parole chiave

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illegal detention of seized vehicle general intent criminal liability procedural inadmissibility first instance leniency rule reiteration of appellate arguments difetto di sottoscrizione firma digitale difetto formale di procedura

Disposizioni normative citate

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Art. 334 cod. pen.
strada, non integra l'art. 334 cod. pen., ma solo l'illecito amministrativo previsto dal quarto comma dell'art.
Art. 213 cod. strada, comma quarto
248721 - 01) si è statuito che la condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, ai sensi dell'art. 213 cod.
Art. 131 bis cod. pen.
Anche il terzo Motivo - con il quale si censura la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. - è inammissibile; dalla sentenza di appello (pag.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod.
art. 334 cod. pen
strada, non integra l'art. 334 cod. pen., ma solo l'illecito amministrativo previsto dal quarto comma dell'art.
art. 131 bis cod. pen
Anche il terzo Motivo - con il quale si censura la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 25756 del 09/02/2017, Kirov
è richiesto il dolo generico, consistente nella consapevolezza del vincolo giudiziario che grava sul bene e nella volontà di compiere atti contrari ai doveri di custodia, in modo tale da impedire i controlli sul bene o l'esercizio dell'azione esecutiva (Sez. 6, n. 25756 del 09/02/2017, Kirov, Rv.
Sez. Unite, n. 1963 del 28/10/2010, Di Lorenzo
Sez. 6, n. 18423 del 10/04/2014, Pg in proc. Susio
Sez. 5, n. 4835 del 7/10/2021, Polillo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARDIELLO ANTONIO nato a FRANCAVILLA FONTANA il 28/07/1973 avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Sardiello Antonio; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il reato di cui all'art. 334 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché, per un verso, costituiti da mere doglianze in punto di fatto e, per altro verso, reiterativi dei motivi di appello ai quali la sentenza impugnata ha dato adeguata risposta.

1. In particolare, con il primo motivo si intende proporre una, non consentita, diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quanto congruamente indicato dai Giudici di merito; invero, la Corte di appello ha confermato la responsabilità dell'imputato sulla base dell'individuazione del predetto come reale proprietario del mezzo, sequestrato al di lui figlio, alla luce della circostanza che Sardiello accettò la nomina come custode del mezzo, sottoscrivendo il relativo verbale, senza nulla eccepire, e che, ugualmente, all'atto della ricezione del provvedimento di confisca del mezzo non manifestò agli operanti la sua estraneità alla titolarità del mezzo, indicando ai predetti il luogo ove il motociclo si sarebbe trovato (e dove, invece, non venne più rinvenuto); la motivazione della Corte territoriale è dunque conforme al principio secondo cui per la punibilità del reato previsto dall'art. 334 cod. pen.

è richiesto il dolo generico, consistente nella consapevolezza del vincolo giudiziario che grava sul bene e nella volontà di compiere atti contrari ai doveri di custodia, in modo tale da impedire i controlli sul bene o l'esercizio dell'azione esecutiva (Sez. 6, n. 25756 del 09/02/2017, Kirov, Rv. 270483 - 01).

2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, con il quale si eccepisce la rilevanza solo amministrativa del fatto, sulla base della sentenza delle Sezioni Unite "Di Lorenzo"; come esattamente rilevato dalla Corte di appello, in detta pronuncia (n. 1963 del 28/10/2010 - dep. 21/01/2011, Rv. 248721 - 01) si è statuito che la condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, ai sensi dell'art. 213 cod. strada, non integra l'art. 334 cod. pen., ma solo l'illecito amministrativo previsto dal quarto comma dell'art. 213 cit.; alla luce di questa sentenza, si è dunque precisato che il concorso apparente di norme tra le previsioni di cui all'art. 334 cod. pen. e di cui all'art. 213, comma quarto, cod. strada, con conseguente applicazione al responsabile della sola sanzione amministrativa prevista dal codice della strada, ricorre esclusivamente se la sottrazione del veicolo sottoposto a sequestro è stata realizzata mediante la circolazione dello stesso, mentre, quando tale sottrazione è realizzata con modalità diverse dalla diretta circolazione del mezzo su di una strada, è configurabile la fattispecie prevista dall'art. 334 cod. pen. (Sez. 6, n. 18423 del 10/04/2014, Pg in proc.

Susio, Rv. 260892 - 01); situazione, quest'ultima, che ricorre nella specie, considerato che il mezzo oggetto del sequestro amministrativo non è stato più rinvenuto.

3. Anche il terzo Motivo - con il quale si censura la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. - è inammissibile; dalla sentenza di appello (pag.

1) non risulta che tale profilo fosse stato oggetto di motivo di appello e sul punto nulla ha eccepito il ricorrente. Trova quindi applicazione il principio secondo cui in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 5, n. 4835 del 7/10/2021 - dep. 10/02/2022, Polillo, Rv. 282773 - 01).

Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor