Cassation appeal dismissed as untimely filed; appeal judgment deposited on time despite clerical notice error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late, on April 4, 2024, well after the statutory deadline of November 16, 2023. Although the appellate court's clerk erroneously notified the defendant of the motivation deposit deadline, the law requires no such notice when the original 90-day deposit term is respected, which occurred on September 18, 2023. Consequently, the court ruled that the clerical error could not extend the statutory limitation period, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, comma 1, lett. b), Art. 544, comma 3, Art. 598 cod. proc. pen.; When a judgment is deposited within the statutory period, a clerical notice of deposit does not extend the time limit for filing a cassation appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SACCENTE ANGELANTONIO nato a BARI il 07/11/1964 avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIep a !v22M1- udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Saccente Angelantonio; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Ritenuto che il ricorso presentato dall'imputato Saccente Angelantonio deve essere dichiarato inammissibile perché proposto tardivamente. Invero, la sentenza di appello è stata emessa il 19 giugno 2023, con riserva per il deposito della motivazione in novanta giorni: termine rispettato, atteso che la motivazione è stata depositata il successivo 18 settembre (primo giorno non festivo successivo al decorso dei novanta giorni, cadendo il 17 settembre 2023 di domenica); il ricorso è stato depositato il 4 aprile 2024, mentre il termine per presentare il ricorso per cassazione, ai sensi degli artt. 585, comma 1, lett. b), 544, comma 3, e 598 cod. proc. pen., e pur tenendo eventualmente conto degli ulteriori quindi A, giorni stabiliti per l'impugnazione proposta dall'imputato assente dal comma 1 bis dell'art. 585 cit. (proroga peraltro da questa Corte ritenuta inapplicabile per le sentenze emesse, come quella qui impugnata, con rito cartolare non partecipato:
Sez. 7, ord. 1585 del 07/12/2023 - dep. 12/01/2024, Procida, Rv. 285606 - 01), scadeva il 16 novembre 2023; Rilevato che ai fini del rispetto del termine per impugnare irrilevante risulta la circostanza che la cancelleria della Corte di appello abbia provveduto a notificare all'imputato l'avviso di deposito della motivazione; invero, tale adempimento non era dovuto, dal momento che il termine ex art. 544 cod. proc. pen. era stato rispettato giacchè la sentenza il cui termine di deposito venga a scadere in un giorno festivo si considera tempestivamente depositata nel giorno immediatamente successivo alla festività, con conseguente non necessità della notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito, che invece sono necessarie se il dispositivo abbia indicato un termine non rispettato (Sez. 4, n. 51325 del 09/10/2018, P., Rv. 274004 - 01) e questa Corte ha già precisato che in caso di tempestivo deposito di un provvedimento giudiziario, l'eventuale avviso di deposito, erroneamente spedito dalla cancelleria, non può valere a modificare, di fatto, il termine per l'impugnazione, la cui decorrenza è fissata per legge (da ultimo, Sez. 4, n. 40722 del 17/10/2024, Latella, Rv. 286998 - 01);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, alla quale segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua in ragione della causa di inammissibilità, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen