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Ordinanza — n. 8522/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on probation breach and recidivism, upholding lower court's factual findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8522/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The court held that the lower court's assessment of the probation violation and the recidivism charge under Article 131-bis involved factual evaluations exclusive to the appellate jurisdiction. Consequently, the court found no logical flaws in the lower court's reasoning regarding the appellant's unauthorized departure and the social danger of the conduct.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.; The Supreme Court maintains that appeals challenging the lower court's factual assessment of probation violations and recidivism are inadmissible when the first instance court provides adequate reasoning, as such evaluations fall within the exclusive competence of the court of appeal.

Parole chiave

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probation breach recidivism charge factual assessment inadmissible appeal Article 131-bis court costs appellate jurisdiction aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANTINO MICHELE nato a BARI il 20/07/1966 avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso concernendo l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Bari, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all'accertamento del reato, non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo della detenzione domiciliare senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale, considerata la genericità delle censure relative all'accertamento della assenza dell'imputato presso la struttura alberghiera in cui era autorizzato a recarsi, per il chiaro riferimento dell'agente operante all'avvistamento della sua provenienza da un'area esterna (cfr. pag 4 della motivazione); ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile avendo la Corte di merito escluso non solo l'oggettiva tenuità del fatto per la pericolosità sociale dell'imputato, ma anche ravvisato la condizione ostativa della reiterazione delle condotte, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2025 liere est