Italian Supreme Court dismisses appeal on appeal court's exclusive fact-finding competence regarding opposition to office activity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued against the lower court's findings regarding the suitability of opposing an office activity and intent, claiming errors in fact-finding and evidence evaluation. The court ruled that these issues fall exclusively within the appellate court's jurisdiction, which provided a sound, logically consistent, and shared-experience-based reasoning aligning with the trial court's assessment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; The appeal is inadmissible when it challenges the appellate court's exclusive competence to reconstruct facts and evaluate evidence, provided the lower court's reasoning is logically sound and based on shared experience.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RACANIELLO MICHELE FRANCESCO nato a CERIGNOLA il 22/07/1988 avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che le deduzioni sviluppate nel motivo unico di ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Bari, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale in merito all'idoneità dell'opposizione all'attività di ufficio e al dolo;
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente Racaniello Michele Francesco al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2025 re estensore Il Pr