Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to merit issues and lack of reasonable doubt.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The court ruled that the lower court properly evaluated the facts and evidence regarding the crime of obstruction of justice under Article 385 of the Penal Code. Since the appeal focused on factual reconstruction and the absence of reasonable doubt, these matters fall exclusively within the competence of the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 616 c.p.p.: Appeals challenging the factual reconstruction and evaluation of evidence are inadmissible in proceedings of legality as they concern the exclusive competence of the judge of merit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALDERONI MICHELE nato a GRAVINA DI PUGLIA il 26/11/1984 avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che la Corte di appello di Bari ha adeguatamente motivato sulla sussistenza del dolo richiesto per l'integrazione del reato previsto dall'art. 385 cod. pen., evidenziando l'irrilevanza delle giustificazioni addotte dall'imputato, a fronte della condotta tenuta alla vista degli agenti con la conseguente esclusione del ragionevole dubbio; ritenuto che alla inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 7 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Pr,éslldente