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Ordinanza — n. 8517/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to specific lack of argument regarding statutory mitigation. The court upheld the lower court's rejection of the particular leniency claim. The appeal was declared inadmissible and the appellant ordered to pay costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8517/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant argued that the lower court failed to apply statutory mitigation due to the flight's dangerous nature, but the court found the appeal specific and unfounded. The decision rests on the principle that appellate courts cannot re-evaluate factual elements or adopt new factual parameters, leaving such assessments exclusively to the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or adopt new parameters for fact-finding; appeals claiming failure to apply statutory mitigation must be specific and grounded in legal error, not merely a different factual assessment.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility particular leniency flight dangerousness appellate review limits factual re-evaluation prohibition esame nel merito censura dell'apprezzamento delle prove forza di cosa giudicata materiale

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
art. 385 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia
da 2 a 4) ha, con motivazione adeguata e non illogica e quindi insindacabile in sede di giudizio di legittimità (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, 'Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROTOPAPA GIUSEPPE nato a GALLIPOLI il 09/06/1986 avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Protopapa Giuseppe; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Rilevato che il motivo dedotto nel ricorso - relativo alla conferma in appello della condanna per il delitto di cui all'art. 385 cod. pen. e nel quale si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto - risulta inammissibile perché aspecifico e comunque manifestamente infondato;

Rilevato che è principio pacifico che esula dai poteri di questa Corte di legittimità operare, come vorrebbe il ricorrente, una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944), essendo precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 - dep. 2021, F., Rv. 280601);

Ritenuto che la sentenza impugnata (pag. da 2 a 4) ha, con motivazione adeguata e non illogica e quindi insindacabile in sede di giudizio di legittimità (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, 'Rv. 275940 - 01), rigettato la doglianza formulata sul punto dall'imputato evidenziando che in senso ostativo al riconoscimento della particolare tenuità dovevano considerarsi, oltre alle modalità della condotta (consistita nell'evadere dal domicilio e, una volta individuato dagli operanti, nel darsi alla fuga effettuando manovre che, pur considerando il mezzo utilizzato - una bicicletta - risultano comunque pericolose, imboccando una strada contromano), anche le già perpetrate violazioni delle misure cautelari e i precedenti penali a carico;

Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme