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Ordinanza — n. 8516/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible for new grounds on first instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8516/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Manco inadmissible due to its generic nature and failure to address specific grounds raised in the lower court. The appellant argued for a reduction in penalty based on the particular lightness of the offense, but the appellate court had already thoroughly addressed the facts regarding the defendant's absence from the residence and rejected generic mitigating circumstances. Consequently, the court ruled that the new argument regarding the exclusion of punishability could not be raised for the first time in cassation, leading to the dismissal of the request and an order for the appellant to pay legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not correspond to the specific reasoning of the lower court, and new causes of exclusion of punishability cannot be raised for the first time in cassation if the relevant law was in force at the time of the appellate decision.

Parole chiave

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generic appeal grounds first instance new argument exclusion of punishability appellate court reasoning legal costs order motivazione inadeguata delle censure costituzionali riduzione dell'assegno per grandi invalidi attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
si deve ribadire che non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se la relativa normativa era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod.
Art. 616 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, 20/03/2019, Rv. 275782
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCO FRANCESCO nato a GALLIPOLI il 11/09/1994 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Lecce, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all'accertamento del reato ed alla esclusa veridicità della versione difensiva della presenza nell'abitazione dell'imputato per non avere risposto al citofono per problemi di sordità, in quanto si tratta di profili incidenti su apprezzamenti in fatto non suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che in merito alla causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. si deve ribadire che non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se la relativa normativa era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 2, 20/03/2019, Rv. 275782) rilevato che nel caso di specie il motivo dedotto in appello atteneva solamente ad una riduzione della pena, con conseguente genericità del motivo che censura una omessa valutazione rispetto ad una questione che non risulta essere stata neppure dedotta in appello, mentre appare manifestamente infondata rispetto alla motivazione resa sul diniego delle circostanze attenuanti generiche; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente Manco Francesco al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il giorno 7 febbraio 202