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Ordinanza — n. 8514/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on 131-bis code penalty as facts were already evaluated by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8514/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The lower court had already excluded the objective triviality of the offense due to the high intensity of intent derived from arbitrary removal and permit violations. Consequently, the appellate court found no logical flaws in these factual evaluations, preventing a re-evaluation in the current proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings made by the court of first instance regarding the intensity of intent and the triviality of the offense when those findings are based on logical deductions from the facts, especially when the appellant has waived related appeal grounds.

Parole chiave

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Art. 616 c.p.p. Art. 131-bis c.p. inammissibilità ricorso tenuità del fatto intensità del dolo spese processuali cassa delle ammende inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAIMI MOHAMMAD SEDIQ nato il 01/01/1994 avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile avendo la Corte di merito escluso l'oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione della particolare intensità del dolo desunta dall'arbitrarietà dell'allontanamento e dalla violazione dei permessi, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che le censure in merito all'accertamento della responsabilità ed alla ricostruzione del fatto non possono essere riproposte in questa sede, soprattutto in considerazione dell'intervenuta rinuncia ai correlati motivi di appello; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 7 febbraio 2025 ere estensore Il