Criminal appeal dismissed for genericity; court upheld conviction based on detailed factual findings of reckless driving.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the criminal appeal inadmissible due to the generic nature of the grounds raised by the appellant. The appellant argued against the lower court's finding of guilt, but the appellate court had already provided a comprehensive factual reconstruction of the defendant's reckless driving during a police pursuit. Consequently, the court rejected the appeal as lacking specific legal arguments and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to address the specific factual findings and detailed reasoning of the court of first instance regarding the commission of the crime.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALABRICE GIUSEPPE nato a FOGGIA il 15/01/1996 avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che l'unico motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dal giudice di merito, in merito all'accertamento delle condotte di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Bari, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza del reato, evidenziando le modalità imprudenti della condotta di guida tenuta dall'imputato durante la sua fuga per sottrarsi al controllo da parte delle forze dell'ordine, così da escludere con adeguate argomentazioni la tesi difensiva dell'assenza di pericolo concreto per l'incolumità propria.
Oltre che di quella degli agenti e degli altri utenti della strada per la velocità sostenuta con cui è stata percorsa anche una strada trafficata contromano; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente Giuseppe Calabrice al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 7 febbraio 2025 Il Consi liere estensore Il Pr idente