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Ordinanza — n. 8510/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds; court cannot re-evaluate facts or evidence from lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8510/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic and unfounded nature of the arguments presented. The appellant argued that the lower court erred in assessing the credibility of the theft accusation and the defendant's version of events. The court rejected this, holding that the supreme court cannot substitute its own evaluation of evidence or facts for those already determined by the court of first instance.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The court of cassation cannot re-evaluate the evidence or facts ascertained by the court of first instance, and appeals based on generic arguments regarding the assessment of credibility are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds rejection non-re-evaluation of evidence credibility assessment finality procedural costs award falsa dichiarazione della parte prove corroboranti pericolo di collusione con testimoni

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 7380 del 11/1/2007, Messina, Rv. 235716
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE STEFANO CIRIACO nato a FOGGIA il 25/12/1990 avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei motivi, atteso che il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio, restando esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 7380 del 11/1/2007, Messina, Rv. 235716); ritenuto che la Corte di merito ha adeguatamente vagliato e confutato l'assunto difensivo secondo cui la falsità della denuncia di furto è stata accertata non per la collaborazione dell'imputato che anzi ha cercato di fare accreditare una versione opposta, né appare fondata la tesi della inverosimiglianza di detta versione essendo stato pur sempre necessario un vaglio concreto di quanto verificato dagli agenti in ragione della testimonianza a discarico volta a corroborare la tesi dell'imputato, mentre rispetto a tale dato concreto le deduzioni del ricorrente appaiono del tutto generiche; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2025 Il Co