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Ordinanza — n. 8507/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic recidivism and leniency arguments lack concrete merit justification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8507/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Pinto Alessandro inadmissible, ordering him to pay procedural costs and fines. The court found the arguments regarding recidivism and sentencing too generic, noting that previous criminal records were already properly evaluated for danger assessment. Consequently, the appeal was rejected because the submissions merely solicited a different merit evaluation without providing concrete justification for a perceived defect in the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals must be based on specific grounds; generic assertions regarding recidivism or sentencing leniency without concrete justification for a defect in reasoning are inadmissible as they amount to a mere solicitation of a different merit evaluation.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal recidivism assessment sentencing leniency generic arguments procedural costs recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINTO ALESSANDRO nato a CORATO il 07/02/1981 avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo sulla recidiva è generico essendo stati valutati i numerosi precedenti penali anche specifici a fondamento del giudizio di maggiore pericolosità in rapporto al reato commesso, tenuto conto della loro epoca e della rilevata gravità dei fatti e maggiore propensione a delinquere dimostrata in concreto dall'imputato; ritenuto che analoghe considerazioni valgono per il secondo motivo in punto di determinazione della pena perché a fronte di una motivazione puntuale, si limitano a riproporre e sollecitare una pena più mite, senza alcuna concreta indicazione che giustifichi il dedotto vizio di motivazione, risolvendosi nella sollecitazione di un diverso apprezzamento di merito non consentito in sede di legittimità; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente Pinto Alessandro al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 7 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Pres