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Ordinanza — n. 8505/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for recidivists where confession lacks genuine repentance due to flagrant capture.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8505/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible due to a lack of specificity and failure to address the lower court's reasoning. The appellant argued for excluded recidivism and generic mitigating circumstances, but the court noted the defendant's extensive criminal history and the fact that he was caught in the act. Consequently, the court ruled that mere confession without genuine repentance cannot serve as a basis for leniency when responsibility is already established elsewhere.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 600 cod. proc. pen.: Appeals regarding recidivism and mitigating circumstances are inadmissible if they fail to specifically confront the lower court's logical and exhaustive reasoning, particularly when the defendant's confession stems from flagrant capture rather than genuine repentance.

Parole chiave

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recidivism exclusion generic mitigating circumstances flagrant capture genuine repentance inadmissible appeal specificity requirement Cassa delle ammende aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 600 cod. proc. pen.
art. 385 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 35703 del 05/04/2017, Lucaioli
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IOZIA CONCETTO nato a MODICA il 05/10/1975 avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Iozia Concetto; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Rilevato che i motivi dedotti nel ricorso - relativo alla conferma in appello della condanna per il delitto di cui all'art. 385 cod. pen. e nel quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva e all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche - risultano inammissibili e privi di specificità in quanto non si confrontano con la puntuale esposizione dei criteri adottati dal giudice di merito, la cui motivazione su entrambi i profili risulta logica, esaustiva e pertanto immune da vizi censurabili in sede di legittimità;

Rilevato che infatti la Corte di appello ha congruamente evidenziato che tra i numerosi precedenti penali a carico di Iozia (per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti) vi sono anche ben sei condanne per evasione, nonché reati di resistenza a P.U. e violazioni delle misure di prevenzione, per cui il fatto oggetto del giudizio (ulteriore evasione, a dire dell'imputato finalizzata a farsi dare dalla madre denaro per acquistare stupefacente) manifesta la maggiore pericolosità sociale, fondamento della ritenuta recidiva; Rilevato altresì che insindacabile risulta anche la motivazione con la quale si sono negate le invocate attenuanti generiche, atteso che la mera ammissione dei fatti non può essere valorizzata a tal fine quando, come nel caso in esame, ngzifgrsi l'imputato è stato colto nella flagranza del reatorra- responsabilità è già acquisita "aliunde", e dunque la confessione non è dettata da effettiva resipiscenza ma da intento utilitaristico (da ultimo, Sez. 1, n. 35703 del 05/04/2017, Lucaioli, Rv. 271454 - 01);

Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos