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Ordinanza — n. 8502/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for escape defense due to lack of specific judicial authorization act.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8502/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Vincenzo Campisi's appeal inadmissible regarding his claim of escape based on alleged judicial authorization. Campisi argued that his lawyer's submission of a request constituted sufficient proof of permission to leave home detention, but the court found this insufficient. The ruling established that a valid defense for escape requires a specific judicial act, not merely a lawyer's request, leading to the dismissal of the appeal and costs.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 47 cod. pen.: For an escape defense to be valid, the defendant must rely on a specific judicial act indicating permission, not merely on a lawyer's request or unconfirmed belief.

Parole chiave

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escape from home detention judicial authorization requirement defense of mistake of fact inadmissible appeal Cassazione Roma

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385 cod. pen.
Art. 47 cod. pen.
e nel quale si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 47 cod. pen. - risulta inammissibile perché aspecifico e comunque manifestamente infondato;
art. 385 cod. pen
art. 47 cod. pen
e nel quale si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 47 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 27124 del 25/05/2011, Pm in proc. Marici

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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPISI VINCENZO nato a AVOLA il 13/03/1968 avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; h visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Campisi Vincenzo; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Rilevato che il motivo dedotto nel ricorso - relativo alla conferma in appello della condanna per il delitto di cui all'art. 385 cod. pen. e nel quale si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 47 cod. pen. - risulta inammissibile perché aspecifico e comunque manifestamente infondato;

Ritenuto che non può essere considerato errore sul fatto esimente la supposta convinzione di avere ottenuto l'autorizzazione ad allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari fondata esclusivamente sulla circostanza che il difensore aveva presentato istanza in tal senso; questa Corte ha precisato che in materia di evasione l'errore rilevante ai sensi dell'art. 47 cit. deve fondarsi su un atto dell'autorità giudiziaria dal quale possa trarsi la scusabile convinzione della liceità della propria condotta (principio affermato da Sez. 6, n. 27124 del 25/05/2011, Pm in proc.

Marici, Rv. 250733 - 01, relativamente all'avvenuta notifica all'imputato di un avviso che gli comunicava la data dell'udienza fissata per il riesame della misura cautelare, atto dal quale il predetto aveva tratto il convincimento di essere stato autorizzato a intervenire all'udienza); situazione, all'evidenza, insussistente nel caso in esame; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così