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Ordinanza — n. 8500/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for resistance to public official, upholding conviction based on specific intent and conduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8500/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the second-instance conviction for resistance to a public official. The appellant argued for a reclassification of the offense, but the court found the appellate court's reasoning regarding specific intent and the nature of the aggressive conduct to be logically sound. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; The specific intent for resistance to a public official requires a conscious will to use violence or threats to oppose the performance of official duties, excluding mere insults or generic threats unless they directly target the official's functions.

Parole chiave

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resistance to public official specific intent requirement violation of official duties inadmissible appeal criminal conviction upheld minaccia contro le autorità minaccia non comprovata azione legale a scopo intimidatorio

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
284574 - 01), di tal che detta condotta rientra in ogni caso nell'ambito applicativo dell'art. 337 cod. pen.;
art. 337 cod. pen
Rilevato che la Corte di appello ha fatto buon governo dei principi in base ai quali nel delitto di cui all'art. 337 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 35277 del 20/10/2020, Moretti
il dolo specifico si concreta nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia al fine di opporsi al compimento di un atto dell'ufficio, mentre del tutto estranei sono lo scopo mediato ed i motivi di fatto avuti di mira dall'agente (Sez. 6, n. 35277 del 20/10/2020, Moretti, Rv.
Sez. 6, n. 23684 del 14/05/2015, Bianchini
Sez. 6, n. 13465 del 23/02/2023, Bouzidy Ayoub
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA ROCCA VINCENZO nato a VIMERCATE il 16/03/1977 avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di La Rocca Vincenzo; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Rilevato che i motivi dedotti nel ricorso - relativi alla conferma in appello della condanna per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. - risultano inammissibili;

Rilevato che legittimamente la sentenza impugnata ha, con motivazione non illogica, ritenuto la sussistenza del reato contestato e che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'omessa riqualificazione del fatto in esame nei reati di lesioni e minacce, risulta generico oltre che manifestamente infondato in presenza (si vedano pag. 3 e 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità incentrata sia sulla particolare intensità del dolo che sulle modalità della condotta aggressiva, reiterativa e oppositiva tenuta dal ricorrente nei confronti dei pubblici ufficiali;

Rilevato che la Corte di appello ha fatto buon governo dei principi in base ai quali nel delitto di cui all'art. 337 cod. pen. il dolo specifico si concreta nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia al fine di opporsi al compimento di un atto dell'ufficio, mentre del tutto estranei sono lo scopo mediato ed i motivi di fatto avuti di mira dall'agente (Sez. 6, n. 35277 del 20/10/2020, Moretti, Rv. 280166 - 01) e i delitti di ingiuria e minaccia - anziché quello di resistenza - possono ipotizzarsi solo quando il comportamento aggressivo nei confronti del pubblico ufficiale sia solo espressione di volgarità ingiuriosa e di atteggiamento genericamente minaccioso, senza alcuna finalizzazione ad incidere sull'attività dell'ufficio o del servizio e non sia invece diretto (come nel caso di specie nel quale gli operanti, intervenuti perché chiamati da una donna che dichiarava di essere minacciata dal compagno, sono stati pesantemente minacciati affinchè non procedessero agli atti del loro ufficio) a costringere il soggetto a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio (Sez. 6, n. 23684 del 14/05/2015, Bianchini, Rv. 263813 - 01);

Rilevato che inammissibile risulta anche la censura relativa alla asserita non configurabilità della fattispecie per essere stata la condotta dell'imputato "successiva alla identificazione"; invero, si è già precisato che in tema di resistenza a pubblico ufficiale, l'inciso "mentre compie l'atto del suo ufficio" presuppone una contemporaneità tra la resistenza e l'atto che non si esaurisce nell'istante in cui quest'ultimo si perfeziona, ma ricomprende necessariamente anche le fasi immediatamente precedenti e successive, purché direttamente funzionali alla completezza dello stesso (Sez. 6, n. 13465 del 23/02/2023, Bouzidy Ayoub, Rv. 284574 - 01), di tal che detta condotta rientra in ogni caso nell'ambito applicativo dell'art. 337 cod. pen.;

Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorsó e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d