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Ordinanza — n. 8497/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for resistance, citing lack of specific grounds and factual re-evaluation limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8497/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to vague arguments and the manifest lack of foundation regarding sentencing. The appellant challenged the conviction for resistance under Article 337 of the Penal Code, arguing for reduced leniency and better sentencing calculation. The court rejected these claims, affirming that appellate courts cannot re-evaluate factual elements and that the lower court's reasoning regarding the defendant's persistent conduct was sufficient and unassailable.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 131 bis cod. pen.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or adopt new parameters for sentencing, and appeals lacking specific grounds are inadmissible.

Parole chiave

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resistance crime sentencing leniency factual re-evaluation inadmissible appeal penal code provisions censura dell'apprezzamento delle prove esame nel merito revisione processuale

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 131 bis cod. pen.
275940 - 01), rigettato la doglianza formulata dall'imputato in merito alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.
Art. 81 cod. pen.
Rilevato che inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso, atteso che la pena base per il delitto di resistenza è stata determinata nel minimo edittale di mesi sei di reclusione, aumentata ex art. 81 cod.
Art. 132 cod. pen.
art. 337 cod. pen
art. 131 bis cod. pen
275940 - 01), rigettato la doglianza formulata dall'imputato in merito alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.
art. 81 cod. pen
Rilevato che inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso, atteso che la pena base per il delitto di resistenza è stata determinata nel minimo edittale di mesi sei di reclusione, aumentata ex art. 81 cod. pen.
art. 132 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia
Ritenuto che la sentenza impugnata ha, con motivazione adeguata e non illogica e quindi insindacabile in sede di giudizio di legittimità (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv.
Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato
(Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUPI AFLIAN nato il 24/05/1984 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Cupi Arjan; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Rilevato che i motivi dedotti nel ricorso - relativo alla conferma in appello della condanna per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. e nel quale si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto e alla dosimetria della pena inflitta in esito alla ritenuta continuazione - risultano inammissibili perché aspecifici e comunque manifestamente infondati;

Rilevato che è principio pacifico che esula dai poteri di questa Corte di legittimità operare, come vorrebbe il ricorrente, una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944), essendo precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 - dep. 2021, F., Rv. 280601);

Ritenuto che la sentenza impugnata ha, con motivazione adeguata e non illogica e quindi insindacabile in sede di giudizio di legittimità (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940 - 01), rigettato la doglianza formulata dall'imputato in merito alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. evidenziando che in senso ostativo al riconoscimento della particolare tenuità dovevano considerarsi, da un lato, la pervicace reiterazione di condotte di resistenza (poste in essere a danno di due pubblici ufficiali) e, dall'altro lato, la gravità delle stesse che avevano cagionato a uno degli operanti lesioni personali;

Rilevato che inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso, atteso che la pena base per il delitto di resistenza è stata determinata nel minimo edittale di mesi sei di reclusione, aumentata ex art. 81 cod. pen. di un mese per le lesioni e questa Corte ha precisato che in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 - 01);

Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de