Cassation court dismisses appeal for particular leniency due to specific facts and prior evasion records.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court failed to apply particular leniency. The appellant argued for reduced punishment, but the court noted the defendant's specific prior records for evasion and the prolonged nature of the conduct. The court ruled that these objective factors justified denying leniency, while generic mitigating circumstances were separately recognized.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 131-bis, comma 1 cod. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or substitute its own assessment of facts for the trial court's exclusive evaluation of evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO GELFO FRANCESCO nato a PALERMO il 02/02/1995 avverso la sentenza del 20/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Lo Gelfo Francesco; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Rilevato che il motivo dedotto nel ricorso - relativo alla conferma in appello della condanna per il delitto di cui all'art. 385 cod. pen. e nel quale si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto - risulta inammissibile perché aspecifico e comunque manifestamente infondato;
Rilevato che è principio pacifico che esula dai poteri di questa Corte di legittimità operare, come vorrebbe il ricorrente, una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944), essendo precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 - dep. 2021, F., Rv. 280601);
Ritenuto che la sentenza impugnata (pag. da 2 a 4) ha, con motivazione adeguata e non illogica e quindi insindacabile in sede di giudizio di legittimità (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940 - 01), rigettato la doglianza formulata sul punto dall'imputato evidenziando che in senso ostativo al riconoscimento della particolare tenuità dovevano considerarsi, oltre alle modalità della condotta (consistita in un allontanamento dal domicilio ove era ristretto protrattosi nel tempo per circa sette ore), la negativa personalità dell'imputato gravato da due precedenti specifici per evasione, commessi in epoca ravvicinata rispetto al fatto per cui si procede, elementi "che appaiono sintomatici di una significativa capacità a delinquere e di una totale indifferenza al rispetto delle regole prescritte dalla Autorità giudiziaria";
Rilevato altresì che non è ravvisabile alcuna contraddizione tra il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il riconoscimento in favore del ricorrente delle attenuanti generiche, atteso che i parametri di valutazione previsti dall'art. 131-bis, comma primo, cod. pen. hanno natura e struttura oggettive (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno), mentre quelli da valutare ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche sono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo (Sez. 5, n. 17246 del 19/02/2020, Pascucci, Rv. 279112 - 01);
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa