Cassation appeal dismissed as inadmissible for reiterating rejected second-instance arguments without new critical analysis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's arguments regarding crimes of violence and obstruction of public officials merely repeated the specific facts and legal reasoning already rejected by the Court of Appeal in the second instance. The court ruled that such appeals are inadmissible when they fail to critically engage with the lower court's specific reasoning and instead offer generic complaints about the motivation's logic.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments rejected in the second instance without providing a new critical analysis of the contested reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LILICAN MARIN nato il 20/12/1992 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Lilican Marin; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Rilevato che i motivi dedotti nel ricorso - relativo alla conferma in appello della condanna per i delitti di cui agli artt. 337 e 495 cod. pen. nonché del reato ex art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006 - risultano inammissibili, atteso che la sentenza impugnata ha, con motivazione non illogica, rigettato le doglianze formulate nell'atto di appello rilevando che dall'istruttoria svolta in primo grado, emergeva la sussistenza dei fatti contestati e la responsabilità dell'imputato e che nel ricorso, relativo al solo reato di resistenza a pubblico ufficiale, ci si limita a contestare, in termini aspecifici, le conclusioni dei Giudici di merito - che hanno dato adeguatamente atto della condotta violenta posta in essere dal Lilican che, onde evitare di essere sottoposto a fotosegnalamento che avrebbe evidenziato la falsità delle generalità dichiarate, si è agitato in modo violento tentando di colpire con il capo il volto di uno degli operanti - sostenendosi che l'imputato "non ha reagito con la finalità di opporsi a un atto dei pubblici ufficiali".
Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica e assertiva, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (ex multis, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli); Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C