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Ordinanza — n. 8483/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetition of rejected second-instance arguments without critical engagement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8483/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal in the second instance. The appellant, Ferrara Agostino, attempted to contest the conviction for crimes under Articles 337 and 582-585 of the Penal Code by generally asserting a lack of logical motivation without addressing the specific facts found during the summary trial. The court ruled that such generic complaints regarding the reasoning of the lower court are legally impermissible when they do not offer a critical analysis of the contested points.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it merely reiterates grounds rejected in the second instance without critically engaging with the arguments used in the impugned decision.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility repetition of rejected arguments summary trial facts lack of critical engagement generic complaint of illogicality domanda d'asilo tardiva permesso di dimora scaduto visto di soggiorno

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARA AGOSTINO nato a PARTINICO il 07/11/1977 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Ferrara Agostino; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Rilevato che i motivi dedotti nel ricorso - relativo alla conferma in appello della condanna per i delitti di cui agli artt. 337 e 582-585 cod. pen. - risultano inammissibili, atteso che la sentenza impugnata ha, con motivazione non illogica, rigettato le doglianze formulate nell'atto di appello rilevando che dagli utilizzati in primo grado, in sede di giudizio abbreviato, emergeva la sussistenza dei fatti contestati e la responsabilità dell'imputato e che nel ricorso ci si limita a contestare, in termini aspecifici, le conclusioni dei Giudici di merito.

Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica e assertiva, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (ex multis, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli); Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de