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Ordinanza — n. 8478/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8478/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8478/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCROCCARO ALDO nato a VELLETRI il 01/04/1959 avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Scroccaro Aldo; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Rilevato che il motivo dedotto nel ricorso - relativo alla condanna in appello per il delitto di cui all'art. 633 e 639 bis cod. pen. e nel quale si deduce violazione di legge per la declaratoria di prescrizione de plano adottata in primo grado - risulta inammissibile perché aspecifico e comunque manifestamente infondato;

Regesto Legislator

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art. 627 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 8478/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 24300 del 19/03/2015, Migliaccio, Rv. 263907 - 01); sotto altro aspetto il ricorrente vorrebbe, in violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., sindacare la statuizione della sentenza di questa Corte che nell'annullare la pronuncia di primo grado ha disposto il rinvio alla Corte territoriale per il giudizio, risultando dunque non prospettabili nullità, anche assolute, eventualmente verificatesi nel precedente grado del giudizio di merito (Sez. 5, n. 39478 del 04/07/2018, Sunday Bazuaye, Rv. 273883 - 01); Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio revisione della sentenza penale ricorso di annullamento annullamento del lodo arbitrale revoca della sospensione condizionale ricorso straordinario per nullità

Disposizioni normative citate

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art. 627 cod. proc. pen
263907 - 01); sotto altro aspetto il ricorrente vorrebbe, in violazione dell'art. 627 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCROCCARO ALDO nato a VELLETRI il 01/04/1959 avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Scroccaro Aldo; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Rilevato che il motivo dedotto nel ricorso - relativo alla condanna in appello per il delitto di cui all'art. 633 e 639 bis cod. pen. e nel quale si deduce violazione di legge per la declaratoria di prescrizione de plano adottata in primo grado - risulta inammissibile perché aspecifico e comunque manifestamente infondato;

Rilevato che legittimamente la sentenza impugnata, a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte (Sez. 2, n. 27117 del 18/05/2023) su ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello, ha riformato la declaratoria di prescrizione pronunciata dal Tribunale condannando l'imputato alla pena ritenuta di giustizia; il ricorrente deduce l'illegittimità della sentenza di primo grado, pronunciata nella fase degli atti preliminari al dibattimento e senza contraddittorio, sostenendo che in tal modo è stato violato il diritto a ottenere un primo grado di giudizio di merito, ma tale profilo - peraltro non dedotto neppure dinanzi alla Corte di appello - risulta precluso dalla mancata impugnazione proposta dallo Scroccaro avverso detta sentenza (sussistendo in astratto interesse dell'imputato ad appellare la declaratoria di prescrizione pronunciata in primo grado:

Sez. 5, n. 24300 del 19/03/2015, Migliaccio, Rv. 263907 - 01); sotto altro aspetto il ricorrente vorrebbe, in violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., sindacare la statuizione della sentenza di questa Corte che nell'annullare la pronuncia di primo grado ha disposto il rinvio alla Corte territoriale per il giudizio, risultando dunque non prospettabili nullità, anche assolute, eventualmente verificatesi nel precedente grado del giudizio di merito (Sez. 5, n. 39478 del 04/07/2018, Sunday Bazuaye, Rv. 273883 - 01); Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende