Cassation court dismisses appeal regarding passenger liability for resistance to public officials during joint vehicle escape.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible and manifestly unfounded, upholding the second-instance conviction for resistance to a public official. The appellant argued he was merely a passenger, but the court found he was a co-principal in the joint escape following a theft. The decision rests on the legal principle that a passenger who chooses to flee with the vehicle accepts liability for the collective conduct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; The passenger who joins a vehicle used for escape by accomplices is deemed a co-principal in the crime of resistance to a public official.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAMBOA RAMIREZ MICHAEL SPTEHAN nato il 10/11/1982 avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Gamboa Ramirez Michael Sptehan; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Rilevato che il motivo dedotto nel ricorso - relativo alla conferma in appello della condanna per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. - risulta inammissibile e comunque manifestamente infondato;
Rilevato che legittimamente la sentenza impugnata ha rigettato la doglianza formulata nell'atto di appello - ed ora reiterata nel ricorso di legittimità - con la quale si era contestata l'affermazione di responsabilità del ricorrente che era solo il passeggero della vettura condotta da altro soggetto e con la quale si era consumata la condotta di resistenza, rilevando che entrambi i soggetti, unitamente a un terzo uomo che poi riusciva a darsi alla fuga e non veniva più rintracciato, avevano poco prima commesso il delitto di furto di un portafogli e l'odierno imputato doveva dunque ritenersi concorrente nella condotta di resistenza (consistita nel darsi a spericolata fuga con l'autovettura, inseguiti dagli operanti), evidenziando altresì che a prescindere da chi avesse condotto l'autoveicolo vi era tra i partecipi un accordo, quantomeno implicito, per tenere le ulteriori condotte, necessarie per sfuggire all'inseguimento della polizia; motivazione non illogica e conforme al principio in base al quale risponde di concorso nel delitto di resistenza a pubblico ufficiale il soggetto che, dopo la commissione di un furto con altre persone, si trovi a bordo di vettura da altri condotta con la quale si ponga in essere la fuga a seguito di un intervento della polizia giudiziaria (Sez. 6, n. 25446 del 02/05/2013, Errini, Rv. 255474 - 01) e ciò in quanto concorre nel reato di cui all'art. 337 cod. pen. anche il passeggero che, avendo manifestato la scelta di sfuggire alla cattura con l'auto, con questa decisione ha accettato di condividere ogni possibilità offerta dall'auto stessa, in quanto idonea a riuscire nell'intento (Sez. 2, n. 4235 del 13/10/1982 - dep. 07/05/1983, Moretti, Rv. 158908 - 01);
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen