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Ordinanza — n. 8473/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against conviction for Article 337 crime, citing inadmissible grounds and recidiva rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8473/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Boufares Jameleddine and Feraru Ofelia inadmissible and dismissed them. The court found the arguments regarding the conviction for Article 337 of the Penal Code and the balance of mitigating circumstances versus recidiva to be manifestly unfounded. Consequently, the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 69, comma 4, cod. pen.: Appeals challenging convictions for instigation and moral complicity in crimes against public officials are inadmissible if the facts clearly demonstrate active resistance or intimidation, and generic mitigating circumstances cannot override statutory recidiva prohibitions.

Parole chiave

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Article 337 Penal Code moral complicity recidiva infraquinquennale inadmissible appeal instigation of crime procedural costs Cassa delle ammende violenza contro le autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
un grosso coltello che, estratta la lama, puntava contro i militari dicendo loro che se si fossero avvicinati si sarebbe tagliato e ammazzato"; comportamento dell'imputata chiaramente qualificabile ai sensi dell'art. 337 cod.
Art. 69, comma 4, cod. pen.
Art. 62 bis cod. pen.
pen.), di tal Ck la ratio decidendi di dette sentenze non è in alcun modo estensibile alle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen.;
Art. 89 cod. pen.
Art. 116, secondo comma, cod. pen.
art. 337 cod. pen
un grosso coltello che, estratta la lama, puntava contro i militari dicendo loro che se si fossero avvicinati si sarebbe tagliato e ammazzato"; comportamento dell'imputata chiaramente qualificabile ai sensi dell'art. 337 cod.
art. 62 bis cod. pen
pen.), di tal Ck la ratio decidendi di dette sentenze non è in alcun modo estensibile alle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen.;

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 13160 del 05/03/2020, Mirabile, Rv. 279030 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BOUFARES JAMELEDDINE (CUI 01F3TXW) nato il 26/02/1971 FERARU OFELIA (CUI 040ZK8K) nato il 22/05/1988 avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Boufares Jameleddine e Feraru Ofelia; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Rilevato che i motivi dedotti nei ricorsi - relativo alla conferma in appello della condanna per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. - risultano inammissibili in quanto manifestamente infondati;

Rilevato che legittimamente la sentenza impugnata ha rigettato la doglianza formulata nell'atto di appello proposto da Feraru - ed ora reiterata nel ricorso di legittimità della predetta - con la quale si era chiesto di escludere la responsabilità dell'imputata a titolo di concorso, non avendo ella posto in esser alcun atto di resistenza: si è evidenziato sul punto che la donna, appreso che gli operanti dovevano arrestare il compagno Boufares in esecuzione di ordinanza custodiale, "dava in escandescenze e, frapponendosi tra ì militari e il compagno, urlava intimando ai carabinieri di andare via, in tal modo consentendo al Boufares di raggiungere il suo giaciglio e di prelevare ... un grosso coltello che, estratta la lama, puntava contro i militari dicendo loro che se si fossero avvicinati si sarebbe tagliato e ammazzato"; comportamento dell'imputata chiaramente qualificabile ai sensi dell'art. 337 cod. pen., atteso che ella dapprima ha istigato e rafforzato il comportamento del compagno (e integra il concorso morale in tale reato la condotta di chi rafforzi l'altrui azione offensiva, o ne aggravi gli effetti, pronunciando espressioni intimidatorie all'indirizzo di taluno dei soggetti passivi: v.

Sez. 6, n. 13160 del 05/03/2020, Mirabile, Rv. 279030 - 01) e che, subito dopo, si è posta tra questi e gli operanti impedendo fisicamente ai predetti di bloccarlo e dichiararlo in arresto; Rilevato che anche l'ulteriore motivo, comune a entrambi ì ricorrenti e relativo alla mancata valutazione in termini di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata e ínfraquinquennale, risulta inammissibile; la Corte territoriale ha correttamente rilevato che dette attenuanti, "già bonariamente riconosciute dal Tribunale in ragione delle condizioni di marginalità sociale in cui versano i due imputati, non possono essere ritenute prevalenti sulla recidiva, stante il divieto di cui all'art. 69, comma 4, cod. pen."; rileva questa Corte che, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, le pronunce di incostituzionalità intervenute su detto comma hanno sempre riguardato circostanze attenuanti o a effetto speciale ovvero a effetto comune ma connotate da peculiari profili di specialità (in particolare quelle di cui agli artt. 89 e 116, secondo comma, cod. pen.), di tal Ck la ratio decidendi di dette sentenze non è in alcun modo estensibile alle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen.;

Ritenuto che i ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d