Cassation court dismisses appeal due to withdrawal, ordering costs and fine under Art. 616 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant formally withdrew the request for annulment of the second-instance judgment. The appellant, Haji Oualid, had initially challenged a conviction for resistance to a public official and aggravated personal injuries but subsequently signed a document renouncing the appeal. The court ruled that this withdrawal rendered the legal remedy ineffective and ordered the appellant to pay procedural costs and a monetary fine to the Fine Fund. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was condemned to bear the financial consequences of initiating and then abandoning the litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 3; Art. 606, comma 3; Art. 616 c.p.p.: The withdrawal of an appeal renders the legal remedy inadmissible, triggering the condemnation of the appellant to pay procedural costs and a monetary fine under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAJI OUALID nato il 23/12/1979 avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Haji udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Rilevato che con tempestivo ricorso Haji qualid chiedeva l'annullamento della sentenza di appello con la quale era stato condannato a pena ritenuta di giustizia per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate e che con successiva dichiarazione sottoscritta dall'imputato veniva formalmente rinunciato al ricorso.
Ritenuto che pertanto il ricorso è divenuto inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione di legittimità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare come in dispositivo: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art.591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione e ragguagliato, nel caso, alla causa di inammissibilità ed alla colpa del ricorrente nell'attivazione del mezzo di impugnazione.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d