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Ordinanza — n. 8467/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic mitigating circumstances due to lack of specific factual justification in the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8467/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the applicant failed to provide specific reasons for the alleged violation of law regarding the renewal of the investigation. The lower court correctly rejected the request for generic mitigating circumstances, noting that the applicant merely read a political proclamation without taking positive conciliatory actions. Consequently, the court upheld the conviction, emphasizing that such mitigations require explicit positive justification rather than being presumed.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 62 bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen. In cases of generic mitigating circumstances, the trial judge's factual assessment is unchallengeable on appeal unless contradictory, and the merit of leniency cannot be presumed but must be explicitly justified by positive elements.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances appellate review standards factual assessment unchallengeable positive justification required inadmissible appeal documenti mancanti procedimenti e rimedi accessori produzione di documenti probatori

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 62 bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
271315 - 01)» e «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
art. 337 cod. pen
art. 62 bis cod. pen
art. 133 cod. pen
271315 - 01)» e «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUCCIO LORENZO nato a SARONNO il 19/03/1993 avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Buccio Lorenzo; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Rilevato che il motivo dedotto nel ricorso - relativo alla conferma in appello della condanna per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. e nel quale si deduce violazione di legge e vizio della motivazione per la mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello - risulta inammissibile perché aspecifico e comunque manifestamente infondato;

Rilevato che legittimamente la sentenza impugnata ha rigettato la doglianza formulata nell'atto di appello - ed ora reiterata nel ricorso di legittimità - con la quale si era chiesta l'acquisizione nel giudizio di secondo grado di documentazione che avrebbe consentito, secondo quanto prospettato dall'imputato, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo detta documentazione (nella quale si attestava l'intervenuta archiviazione ed assoluzione dell'appellante in alcuni procedimenti penali nonché l'assenza di ulteriori carichi pendenti a carico) del tutto irrilevante a tal fine; invero, la sentenza impugnata ha rilevato che, nonostante la assenza di precedenti penali, in ogni caso non emergevano elementi idonei a giustificare il riconoscimento delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. evidenziando altresì come "l'imputato non abbia tenuto comportamenti apprezzabili nel suddetto senso ... essendosi limitato a dare lettura di un proclama politico e non avendo tenuto azioni positive di conciliazione o chiarimento con le forze dell'ordine" (pag. 4);

Rilevato che la Corte territoriale ha in tal modo fatto buon governo dei principi in base ai quali «in tema di attenuanti generiche, la meritevolezza dell'adeguamento della pena, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni del fatto o del soggetto, non può mai essere data per presunta, ma necessita di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315 - 01)» e «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01)»;

Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell