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Ordinanza — n. 8462/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to ne bis in idem principle regarding identical prior execution proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8462/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the request was a mere repetition of an already rejected issue. The execution judge correctly noted the lack of novelty despite minor date adjustments, as the core facts had been exhaustively examined previously. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 666, comma 2 cod. proc. pen.; Art. 649 cod. proc. pen.: The principle of ne bis in idem renders inadmissible requests that are mere repetitions of issues already decided by a previous execution judge, even if minor factual details are altered.

Parole chiave

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ne bis in idem principle execution proceedings procedural preclusion inadmissible appeal lack of novelty procedural costs Cassazione ordinanza determinazione dell'età

Disposizioni normative citate

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Art. 666, comma 2 cod. proc. pen.
È, quindi, indubbio che anche nel procedimento di esecuzione operi il principio della preclusione processuale derivante dal divieto del bis in idem, nel quale, secondo la giurisprudenza di legittimità, s'inquadra la regola dettata dal dall'art. 666, comma 2, cod.
Art. 28 cod. proc. pen.
' Giova premettere che il principio del ne bis in idem assume portata generale nel vigente diritto processuale penale, trovando espressione nelle norme sui conflitti positivi di competenza (art. 28 cod. proc. pen.), nel divieto di un secondo giudizio (art.
Art. 649 cod. proc. pen.
pen.), nel divieto di un secondo giudizio (art. 649 cod. proc. pen.) e nella disciplina dell'ipotesi di una pluralità di sentenze per il medesimo fatto (art.
Art. 669 cod. proc. pen.
pen.) e nella disciplina dell'ipotesi di una pluralità di sentenze per il medesimo fatto (art. 669 cod. proc. pen.).
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 28 cod. proc. pen
' Giova premettere che il principio del ne bis in idem assume portata generale nel vigente diritto processuale penale, trovando espressione nelle norme sui conflitti positivi di competenza (art. 28 cod. proc. pen.), nel divieto di un secondo giudizio (art.
art. 649 cod. proc. pen
pen.), nel divieto di un secondo giudizio (art. 649 cod. proc. pen.) e nella disciplina dell'ipotesi di una pluralità di sentenze per il medesimo fatto (art.
art. 669 cod. proc. pen
pen.) e nella disciplina dell'ipotesi di una pluralità di sentenze per il medesimo fatto (art. 669 cod. proc. pen.).
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 3736 del 15/01/2009
pen., che impone al giudice dell'esecuzione di dichiarare inammissibile la richiesta che sia mera riproposizione, in quanto basata sui «medesimi elementi», di altra già rigettata (Sez. 1, n. 3736 del 15/01/2009, Anello, Rv.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ALTERIO DOMENICO nato a QUALIANO il 07/01/1969 avverso l'ordinanza del 23/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso anche alla luce della memoria depositata è inammissibile. ' Giova premettere che il principio del ne bis in idem assume portata generale nel vigente diritto processuale penale, trovando espressione nelle norme sui conflitti positivi di competenza (art. 28 cod. proc. pen.), nel divieto di un secondo giudizio (art. 649 cod. proc. pen.) e nella disciplina dell'ipotesi di una pluralità di sentenze per il medesimo fatto (art. 669 cod. proc. pen.). È, quindi, indubbio che anche nel procedimento di esecuzione operi il principio della preclusione processuale derivante dal divieto del bis in idem, nel quale, secondo la giurisprudenza di legittimità, s'inquadra la regola dettata dal dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., che impone al giudice dell'esecuzione di dichiarare inammissibile la richiesta che sia mera riproposizione, in quanto basata sui «medesimi elementi», di altra già rigettata (Sez. 1, n. 3736 del 15/01/2009, Anello, Rv. 242533).

Nel caso di specie, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nel quale il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che l'istanza fosse meramente l'propositiva di identica questione già decisa da precedente giudice dell'esecuzione. Il giudice dell'esecuzione, poi, ha evidenziato che l'istanza non contenesse alcun elemento di novità, non potendosi intendere tale il fatto che fosse stata modificata la richiesta di determinazione della data dell'episodio estorsivo, prima collocata dall'istante nel 1999 e ora nel 1994, avendo già il precedente giudice di merito, con motivazione esaustiva e condivisibile, rilevato che la perpetrazione dell'episodio in esame si fosse protratta anche successivamente al 1999 (e, quindi, anche successivamente al 1994) e certamente fino al 2006.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazio della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C