Ordinanza — n. 8461/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso è inammissibile. Il giudice dell'esecuzione, infatti, ha evidenziato che l'istanza difettava della prova circa la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso, che ricorre quando i singoli reati costituiscono parte integrante di un unico programma deliberato fin dall'origine nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, al quale deve aggiungersi, volta per volta, l'elemento volitivo necessario per l'attuazione del programma delinquenziale. Secondo il giudice dell'esecuzione, dalla lettura delle sentenze di merito, si evinceva che i reati erano stati commessi a distanza di tempo tra loro e con modalità esecutive differenti, anche considerando che la rapina oggetto della sentenza della Corte di appello di Napoli del 18 maggio 2023, definitiva in data 1 febbraio 2024, era stata commessa oltre la cessazione dell'operatività dell'associazione per delinquere di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 14 maggio 2013, definitiva il 2 aprile 2014, nonché con l'ausilio di concorrenti differenti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 8461/2025 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, ha fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERAFINO LUIGI nato a NAPOLI il 03/07/1988 avverso l'ordinanza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. Il giudice dell'esecuzione, infatti, ha evidenziato che l'istanza difettava della prova circa la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso, che ricorre quando i singoli reati costituiscono parte integrante di un unico programma deliberato fin dall'origine nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, al quale deve aggiungersi, volta per volta, l'elemento volitivo necessario per l'attuazione del programma delinquenziale. Secondo il giudice dell'esecuzione, dalla lettura delle sentenze di merito, si evinceva che i reati erano stati commessi a distanza di tempo tra loro e con modalità esecutive differenti, anche considerando che la rapina oggetto della sentenza della Corte di appello di Napoli del 18 maggio 2023, definitiva in data 1 febbraio 2024, era stata commessa oltre la cessazione dell'operatività dell'associazione per delinquere di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 14 maggio 2013, definitiva il 2 aprile 2014, nonché con l'ausilio di concorrenti differenti.
Non vi era, pertanto, la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo, nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato e nella omogeneità delle violazioni (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838). Il giudice dell'esecuzione, quindi, fornendo una decisione logica e coerente, ha evidenziato in modo ineccepibile che i reati, commessi in tempi diversi e con modalità differenti, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione.
La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, ha fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi.
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.